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Delitto di Aggiotaggio | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo VIII, Capo I |
Disposizioni | art. 501 |
Competenza | Tribunale ordinario |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione fino a tre anni e multa da 516 fino a 28 822 euro |
L'aggiotaggio è un reato previsto dal codice penale italiano. L'etimologia del termine è solitamente riferita alla parola in francese agiotage[1][2], derivata dal sostantivo italiano aggio, inteso come «vantaggio, opportunità che si dà o si riceve per aggiustamento della valuta di una moneta a quella di un'altra, ovvero per barattare la moneta peggiore nella migliore»[3].
L'articolo 501, intitolato "Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio", recita:
Inoltre è regolato dall'art. 2637 del codice civile italiano, poiché da operazioni di aggiotaggio è possibile trarre grandi profitti illeciti, provocando conseguentemente danni economici agli altri operatori sul mercato finanziario:
Il reato di aggiotaggio si prescrive in sei anni, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Esso dunque, essendo sanzionato nel massimo con la reclusione fino a tre anni, si prescrive in sei anni. Se invece interviene uno dei cosiddetti atti interruttivi della prescrizione elencati in modo tassativo dall'art. 160 c.p., il tempo necessario a prescrivere aumenta fino ad un massimo di un quarto, ossia fino a sette anni e mezzo.
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