Nel mondo di oggi, Retrocessione (espropriazione per pubblica utilità) ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza storica o per la sua influenza sulla cultura popolare, Retrocessione (espropriazione per pubblica utilità) è diventato un argomento di conversazione costante oggi. Mentre esploriamo i vari aspetti e sfaccettature che compongono Retrocessione (espropriazione per pubblica utilità), diventa evidente che la sua importanza e la sua portata sono significative su più livelli. In questo articolo esamineremo nel dettaglio i vari aspetti di Retrocessione (espropriazione per pubblica utilità) e come abbia lasciato un segno indelebile nella società contemporanea.
La Retrocessione nell'espropriazione per pubblica utilità è l'istituto giuridico, disciplinato dagli art. 46, 47 e 48 del t.u. espropri (d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), in base al quale, al verificarsi delle condizioni previste dal t.u. medesimo, il diritto di proprietà sul bene espropriato deve essere ritrasferito al precedente proprietario.
Le disposizioni comuni alle due tipologie di retrocessione sono dettate dall'art. 48 del d.P.R. n. 327/2001. L'art. 48, comma 1, dispone che «il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'art. 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento». Il comma 2 prevede che «avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato». Infine, il comma 3 stabilisce che «per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile».
Daniele Lombardi - La retrocessione nell'espropriazione per pubblica utilità – gli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. n. 327/2001, ExeoEdizioni, 2012.